Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di eliminare la condizione di isolamento delle province di confine di Como e di Sondrio e di adeguare il sistema dei trasporti alle nuove necessità derivanti dalla maggiore circolazione di merci e persone determinata dalle norme adottate dall'Unione europea, la regione Lombardia è autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti Spa, mutui decennali nei limiti di impegno annui di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

          a) realizzazione di viabilità alternativa alla strada statale n. 340, denominata «Regina», in provincia di Como, nel tratto compreso tra Argegno e Sorico, compreso il tratto da Oria-Valsolda a Menaggio, per un totale di costi stimati, escluse le progettazioni, pari a 360 milioni di euro, tenendo conto delle indicazioni e stime di massima di seguito elencate:

              1) variante di Argegno, dal costo stimato in 50 milioni di euro;

              2) variante di Colonno-Sala Comacina-Ossuccio, 2o lotto, dal costo stimato in 55 milioni di euro;

              3) variante di Lenno-Loc. Pastura di Menaggio, 3o lotto, dal costo stimato in 80,5 milioni di euro;

              4) Cressogno-Cima, 3o lotto, dal costo stimato in 37 milioni di euro;

              5) svincolo Menaggio-innesto strada statale n. 340 dal costo stimato in 12,5 milioni di euro;

 

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              6) variante Dongo-Gravedona-Domaso, 1o e 2o stralcio (Musso-Dongo-Gravedona-Domaso), dal costo stimato in 125 milioni di euro;

          b) sistemazione e adeguamento in sede della strada statale n. 36, in provincia di Sondrio, nel tratto compreso tra Chiavenna e Montespluga;

          c) costituzione di società private o miste pubbliche-private per la progettazione, realizzazione e gestione del traforo alpino dello Spluga (Sondrio) e del traforo di collegamento tra la Val Chiavenna (Sondrio) e la Val Mesolcina (Svizzera).

      3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, sono coordinati dal comitato di cui all'articolo 2, secondo le direttive e le priorità stabilite all'articolo 5.
      4. Le opere di cui al comma 2, lettere a) e b), sono realizzate dalla regione Lombardia.